Art. 6.
(Organi e organizzazione dell'ANPAT).

      1. Sono organi dell'ANPAT:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ANPAT, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'Agenzia. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
      3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'ANPAT; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.
      4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.
      5. Il direttore generale dirige la struttura dell'ANPAT ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ANPAT e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio. Gli emolumenti del direttore

 

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generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
      6. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'ANPAT, che definisce le funzioni e i poteri degli organi dell'Agenzia, ne stabilisce la pianta organica e disciplina le modalità secondo le quali il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione dell'Agenzia medesima in strutture operative. Per tale definizione si tiene conto della specificità dei compiti assegnati alle strutture stesse e in particolare di quelli concernenti le funzioni relative al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), nonché di quelli attinenti al controllo sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e alla tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Lo statuto prevede altresì sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati. Allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività dell'ANPAT sono inoltre stabilite le modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri atti degli organismi di cui al presente articolo.
      8. Nello statuto sono individuate forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria, anche ai fini della predisposizione
 

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del programma triennale di attività di cui all'articolo 9.
      9. In fase di prima attuazione la dotazione organica dell'ANPAT è stabilita in 1.300 unità.